Statuto dell'Associazione
Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l'Astigiano
LEGGI IL Volume di Presentazione dell'Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l'Astigiano
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TITOLO I
DEFINIZIONE E FINALITA'
ART.1) L'Associazione "Osservatorio del Paesaggio" del Monferrato e dell'Astigiano, condividendo i principi che stanno alla base dei programmi comunitari, nazionali e locali finalizzati alla tutela del patrimonio ambientale e culturale, li riconosce, li assume come propri e li diffonde.
ART.2) Obiettivo fondamentale dell'Osservatorio del paesaggio del Monferrato e dell'Astigiano è di contribuire a formare una cultura consapevole del paesaggio nell'ottica di una più ampia partecipazione democratica alle scelte di governo del territorio. L'osservatorio avrà tra i suoi compiti la raccolta della documentazione e l'analisi di quanto è stato fatto sino ad oggi sul territorio, anche in negativo, che possa essere utile al processo di definizione dei principi e linee guida di gestione del territorio nonché nella formazione di nuove e specifiche competenze e professionalità capaci di inserirsi nella realtà produttiva futura. In questo l'esperienza maturata sino ad oggi dagli enti territoriali, dalle aziende, dalle università, dai parchi, dai centri studi, dai musei e dagli ecomusei, dall'associazionismo, dal volontariato, ecc., relativamente allo sviluppo socioeconomico sostenibile dell'area di interesse o di altre simili o comparabili, è da considerarsi importante bagaglio di conoscenze.
ART.3) L'Associazione, per il raggiungimento del proprio scopo sociale, potrà compiere tutte le operazioni che riterrà opportune, tra cui:
a) intraprendere ogni e qualsiasi forma di collaborazione con enti, società, associazioni, imprese private pubbliche, nazionali, comunitarie ed estere:
b) assumere e concedere incarichi professionali e/o di collaborazione;
c) svolgere ogni e qualsiasi attività tecnica, scientifica, organizzativa per realizzare gli scopi sociali oltre a concorrere per migliorare a livello qualitativo e quantitativo l'occupazione soprattutto giovanile.
d) assumere e concedere incarichi progettuali di ogni tipo nonché partecipare a qualsiasi società, consorzio, ente od organizzazione costituiti o costituendi e svolgere ogni altra attività di qualunque natura ritenuta dal "Consiglio Direttivo" utile o comunque opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali.
ART. 4) Possono divenire soci dell'associazione le seguenti tipologie di soggetti: enti pubblici quali: regioni, province, comunità collinari, comuni, enti economici a carattere pubblico o privato, università e scuole pubbliche o private, musei ed ecomusei, società, pro loco, associazioni - culturali, professionali, agricole, commerciali, artigianali, industriali, ambientali, centri di ricerca - tecnologica, scientifica, sociale e economica, soggetti tecnico-professionali aventi caratteristiche idonee a contribuire alle finalità dell'associazione o che abbiano dimostrato con la loro attività professionale e/o culturale – prevalente o non rispetto ad altre loro attività – specifica competenza nel campo della tutela paesaggistico-ambientale. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al "Consiglio Direttivo" che ha venticinque giorni di tempo per rispondere. Possono, comunque, aderire all'Osservatorio anche persone prive dei requisiti suindicati, in qualità di "Soci sostenitori". Sono soci fondatori le persone e i soggetti che hanno permesso la nascita dell'Associazione. I soci fondatori hanno diritto a due loro rappresentanti nella "Commissione scientifica". Tutti i soci possono accedere alle cariche sociali.
ART.5) L'Associazione non persegue finalità di lucro ed ha durata illimitata nel tempo. In caso di scioglimento dell'associazione l'intero patrimonio netto, residuato dopo aver onorato i creditori aventi diritto, dovrà essere devoluto a fini di pubblica utilità conformemente allo spirito dell'Associazione. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
ART.6) Qualunque socio, compreso il Presidente, può essere escluso dall'Associazione per deliberazione del "Consiglio Direttivo", qualora abbia tenuto comportamenti dannosi o potenzialmente dannosi per l'Associazione. Il socio escluso può ricorrere contro la delibera del "Consiglio Direttivo" appellandosi al giudizio dell' Assemblea dei soci che dovrà deliberare nella prima riunione utile.
TITOLO II
AMMINISTRAZIONE
ART.7) L'Associazione, per il suo funzionamento si avvale dei seguenti organi:
a) L'Assemblea dei Soci.
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
ART.8) L'Assemblea dei Soci è costituita dai rappresentanti dei soggetti elencati all'Art.4, iscritti nel libro dei Soci.Di ogni riunione dell'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, verrà redatto apposito verbale che dovrà essere approvato dall'Assemblea stessa.
ART.9) L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta l'anno per approvare il bilancio consuntivo, i piani di attività e di investimento e i progetti di copertura finanziaria.
ART.10) L'Assemblea ordinaria, ogni tre anni, provvederà a fissare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e provvederà alla loro elezione. Il Consiglio direttivo stabilirà i nominativi dei componenti della "Commissione scientifica", e provvederà alla loro elezione in aggiunta a quelli di diritto. I componenti della "Commissione scientifica" potranno essere scelti anche tra persone estranee all'Assemblea. Tra i membri del "Consiglio Direttivo" sarà eletto il Presidente della Associazione a norma del successivo articolo 16. L'Assemblea, può nominare uno o più Revisore dei Conti, con l'incarico di procedere annualmente all'esame d bilanci consuntivi e preventivi, e di riferire in proposito all'Assemblea. L'Assemblea può anche nominare Probiviri per redimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra soci o tra i soci e il "Consiglio Direttivo. La delibera assembleare di nomina dovrà contenere anche i termini della durata in carica sia dei Probiviri sia dei Revisori dei Conti.
ART.11) L'Assemblea può deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
ART.12) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente su conforme parere del "Consiglio Direttivo" a mezzo lettera, telefax e/o Email inviata con almeno cinque giorni di anticipo sulla data di convocazione. Copia della convocazione deve essere affissa nella sede dell'Associazione. L'Assemblea può essere convocata anche con avviso pubblicato sui principali quotidiani locali con almeno quindici giorni di anticipo dalla data di convocazione. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno il 50% più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea deve essere convocata dai Presidente anche qualora ne facciano richiesta scritta motivata almeno il 30% dei Soci che devono trasmettere l'ordine del giorno da porre in discussione. Le decisioni sono valide a maggioranza dei presenti.
ART.13) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse formalità previste per l'Assemblea ordinaria di cui al precedente articolo 13. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno il 50% più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti purché sia presente almeno il 50% dei membri del "Consiglio Direttivo". Le decisioni sono valide a maggioranza dei presenti.
ART.14) Il "Consiglio Direttivo" è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli che il presente Statuto riserva ad altri organi. I membri cessano dall'incarico per dimissioni, per revoca da adottarsi solo su proposta motivata, o per altra causa. Costoro vengono sostituiti dal "Consiglio Direttivo" che proporrà ratifica all'Assemblea nella prima riunione utile. Il "Consiglio Direttivo" si riunisce ogni qual volta si renda necessario; delle riunioni verrà redatto apposito verbale che dovrà essere approvato dal Consiglio stesso.
ART. 15) Il "Consiglio Direttivo" definirà il numero di membri della "Commissione scientifica" e provvederà alla loro elezione, fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 17. I componenti della "Commissione scientifica" potranno essere scelti anche tra persone estranee all'Assemblea.
ART.l6) Il Presidente è eletto dal "Consiglio Direttivo" tra i suoi membri. Dura in Carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, abbinata a quella di un altro membro indicato dal "Consiglio Direttivo", per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. Convoca e presiede il "Consiglio Direttivo" e le Assemblee ordinarie e straordinarie. Cura la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione.
TITOLO III
COMMISSIONE SCIENTIFICA
ART. 17) L'Associazione si avvale dell'apporto di una "Commissione scientifica" permanente libera di organizzare sottocommissioni per affrontare situazioni specifiche. La "Commissione scientifica" si doterà di un regolamento per il suo funzionamento che dovrà essere approvato dal "Consiglio Direttivo". Nel regolamento dovrà essere indicata anche la durata in carica dei membri.
TITOLO IV
PATRIMONIO E BILANCIO
ART.18) Il capitale netto dell'Associazione è costituito:
a) dal "fondo comune", che è variabile;
b) dalla "riserva" costituita dagli avanzi delle gestioni annuali.
ART.19) I proventi dell'Associazione sono costituiti da:
a) beni immobili e mobili;
b) contributi volontari;
c) donazioni e lasciti;
d) fondi di riserva costituiti in precedenti bilanci;
e) attività marginali di carattere commerciale o produttivo e dai compensi per servizi, studi, seminari, congressi, progetti elaborati o distribuiti dall'Associazione;
f) contributi di Enti pubblici;
g) altre entrate occasionali.
ART.20) Il risultato netto della gestione annuale è dato dalla differenza fra i ricavi ed i costi calcolati con criteri di competenza. In caso di previsioni di futuri investimenti potranno annualmente essere accantonate in appositi fondi le somme da destinarsi agli stessi.
ART.21) L'Associazione è retta dal principio mutualistico per cui nessun utile per nessun motivo potrà essere ripartito fra i soci e in caso di scioglimento l'intero patrimonio netto risultante, ivi compreso il fondo comune, dovrà essere destinato a fini di pubblica utilità come già specificato all'art. 5.
ART.22) In caso di trasformazione dell'Associazione in Ente con personalità giuridica (Fondazione od Associazione riconosciuta) dovranno essere confermate le caratteristiche di cui all'art.23) e l'intero patrimonio potrà essere cosi trasferito alla nuova entità nei modi e nelle forme che i soci riterranno più opportune.
Analogamente si potrà procedere qualora lo scioglimento dell'Associazione avvenga anche in conseguenza della costituzione di nuovo Ente con personalità giuridica avente carattere societario che a giudizio dei soci sia giudicato strumento più efficace dell'Associazione in corso di scioglimento per raggiungere gli obiettivi.
ART.23) Per quanto non esplicitamente previsto dal presente statuto si dovrà fare riferimento alla vigente normativa italiana in materia di associazioni.
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