Una regola per il territorio
Arch. Guido Bonino
Edifici bisognosi di manutenzione presenti nei centri storici dell'Astigiano
Ad
evitare il proliferare, ma anche il protrarsi nel tempo di presenze di edifici
fatiscenti nel patrimonio urbano collettivo, si può istituire un “coefficiente
minimo d’ornato” (es. 12/20) al di sotto del quale ciascun prospetto dell’immobile
non potrà scendere. Tale coefficiente potrà essere determinato
per punteggio assegnato mediante schede di rilevamento delle finizioni esterne
visibili da pubblici spazi, come da corti comuni. Si catalogheranno: intonaci
e colorazioni, serramenti, cornicioni, gronde e manto di copertura, sporti,
scale e balconi, accessi, recinzioni, muri e muricci, aree a verde – cortile
privato, oltre ad finizioni tipiche dell’ambito in cui l’immobile è inserito.
Qualora in
rapporto diretto con gli affacci dell’immobile vi siano strade o piazze, dimore
storiche, od altri edifici per i quali siano state eseguite, o siano in corso
interventi di riqualificazione con impiego rilevante di pubbliche risorse, il
“coefficiente minimo d’ornato” verrà aumentato in ragione dell’investimento,
fino al 20% (es. 15/20). La rilevazione costituirà pertanto per quegli
affacci che risultano non adeguati al “minimo” base per l’emissione dell’ordinanza
per il riordino degli stessi, sia che si trovino verso strada, che verso spazi
e corti comuni. Tale provvedimento costituirà pertanto momento di inversione
del rapporto di “stallo” in essere, divenendo motore dell’esecuzione delle opere,
o dell’alienazione dell’immobile qualora la proprietà determini tale
soluzione alternativa all’intervenire, delegando alla nuova proprietà
(più motivata) a recupero. Analogo provvedimento può essere fatto
per le costruzioni rurali e non, poste anche all’esterno dei concentrici, ma
affacciate su pubblici transiti od all’interno di paesaggi significativi, che
si contornano di tettoie più o meno appropriate e stabili, in quanto
tali arfetazioni, emergenti nel territorio, sono state aggiunte con il tempo
alla struttura edilizia originaria. Con lo stesso principio del “coefficiente
minimo d’ornato” si potrà richiedere l’abbattimento delle pertinenze,
o, qualora assentite e/o sanate o sanabili, il ripristino con materiali e tipologie
idonee. Altrettanto provvedimento simile potrà essere adottato
per le aree lasciate a gerbido: in questo caso la non ottemperanza all’ordinanza
emessa a carico della proprietà potrà dar luogo, a seconda delle
valutazioni del caso a riordino del sito e recupero delle spese relative, oppure
qualora latente la proprietà, ad affitto a canone simbolico all’azienda
agricola confinante e per la durata da definirsi sulla base delle colture in
atto, o di quelle che l’assegnatario si impegni ad attivare sull’appezzamento.A
difesa e valorizzazione dell’ambiente percepito visivamente quale bene comune
a tutti, e quindi non solo per fini turistici, le Amministrazioni Provinciali
o Regionali, potranno predisporre la normativa-guida cui dovranno uniformarsi
i regolamenti comunali, nonché gli strumenti urbanistici, che verranno
nel tempo sottoposti all’approvazione dell’Ente, in modo da rendere tali
procedimenti vincolanti su tutto il territorio nell’arco di un decennio.
Proposta per regolamento:
qualora l’immobile, o gli immobili, in tutto od in parte, presentino anomalie
tali da non essere ritenuti soddisfacenti il “coefficiente minimo d’ornato”
, il Tecnico Responsabile procederà al rilevamento a mezzo scheda – da
definirsi contestualmente alla norma - degli elementi edilizi prospicienti pubblici
spazi e corti comuni, nonchè all’acquisizione dei documenti catastali
reperibili, oltre alle indicazioni delle proprietà accertate o come accertabili,
ed elaborerà una stima di massima del valore di mercato dell’immobile.
Seguirà l’emissione della relativa ordinanza in capo alle proprietà
come reperite, riportante le opere da avviare nel volgere di 90 giorni dalla
notifica, mediante D.I.A. che la proprietà dovrà far produrre
a tecnico da lei incaricato, con le relative tempistiche e per gli interventi
prescritti.
Qualora la proprietà non ottemperi a tale ordinanza, è fatto obbligo al Comune di intervenire per le opere risultate negative per il contesto, con priorità di esecuzione per le più indifferibili, e fino alla concorrenza di spesa pari al 70% della stima dell’immobile effettuata dal Tecnico. Tale percentuale consentirà all’Ente di procedere al recupero coatto della somma impegnata, qualora la proprietà non rifonda l’Ente della spesa sia per l’opera, che tecnica sostenuta.
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