PROPOSTE EMENDATIVE
del Disegno di Legge n° 307 Regione Piemonte su "Tutela e valorizzazione del paesaggio"
elaborate
e sottoscritte dagli Osservatori del Paesaggio piemontesi
(ad eccezione dell'Osservatorio del paesaggio per il Torinese e la
Sua collina).
Il coordinamento e l'elaborazione del testo emendativo finale di sintesi tra le proposte dei vari Osservatori è stato realizzato dal Dott. Francesco Alberti La Marmora dell'Osservatorio per i Beni culturali ed ambientali del Biellese.
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Disegno di legge regionale n. 307 presentato il 22 giugno 2006
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
Le integrazioni
al testo originale (in rosso) sono
seguite dalle relative note
esplicative (in verde).
Vengono barrate le parti del testo originale sostituite.
Art. 1
(Principi e finalità)
1.
La Regione, secondo i principi fondamentali enunciati nella Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell' articolo 9 della Costituzione, nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) come modificato dai decreti legislativi 24 marzo 2006, nn. 156 e 157 e nel titolo I dello Statuto regionale, riconosce il paesaggio quale componente essenziale del contesto di vita della popolazione per preservarne i valori culturali e naturali.
(Apprezziamo la formulazione che fa riferimento al “contesto di vita della popolazione per preservarne i valori culturali e naturali”. Proponiamo che tali valori vengano citati e trovino un riferimento anche nell’articolo 4, comma b, dove si parla di “incidenze dirette ed indirette sugli aspetti socio-economici”.)
2.
A tal fine la Regione:
a)
promuove ed attua politiche volte alla conoscenza, alla tutela, alla valorizzazione, alla riqualificazione e alla pianificazione del paesaggio;
(Proponiamo di aggiungere le parole “conoscenza” e “riqualificazione” nell’elenco delle finalità che la Regione promuove.
Conoscenza. Il termine compare nell’ articolo 132 del Codice Urbani ed è ripreso nell’ articolo 2, comma 1, punto d del presente disegno di legge. Riteniamo importante che venga esplicitato come primo punto, per sottolinearne il carattere di presupposto alle azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio.
Riqualificazione. Poiché una parte consistente dei nostri territori è costituita da “paesaggi degradati”, il termine “riqualificazione” assume in questo elenco un significato di intenzionalità di lungo periodo.)
b)
riconosce e si avvale di tutti i diversi saperi che organizzano la conoscenza e influenzano le decisioni relative al paesaggio, dalle competenze proprie degli abitanti a tutte le discipline che esercitano studi scientifici in materia;
(Numerose competenze. Riteniamo opportuno che si prenda atto che hanno voce in capitolo sul paesaggio settori di molte discipline: filosofia, storia, geografia, agronomia, diritto,sociologia, urbanistica, architettura del paesaggio (per non citarne che alcune). Proponiamo la formulazione sintetica “tutte le discipline che esercitano studi scientifici in materia”, consapevoli che qualunque elenco non potrebbe essere completo e darebbe adito a contestazioni. Nello stesso paragrafo proponiamo di inserire nel campo delle competenze anche quelle proprie degli abitanti e delle comunità insediate nei luoghi.)
c)
incentiva la costituzione di liberi organismi associativi, gli Osservatori del paesaggio, con l’obiettivo di incrementare la sensibilizzazione della popolazione a una cultura del paesaggio più consapevole, sia nel riconoscimento e tutela dei valori presenti, sia nella capacità di valutazione degli effetti positivi e/o negativi delle decisioni di trasformazione;
(Riteniamo che gli Osservatori del paesaggio possano costituire un elemento di raccordo tra le istanze programmatiche centrali e le esigenze locali. I nostri Osservatori hanno svolto non di rado una funzione di raccordo di questo tipo, che potrebbe, se opportunamente riconosciuta e consolidata, costituire l’anello mancante tra i principi e le finalità espresse dal presente disegno di legge e la sua concreta applicazione.)
d)
Inoltre, verifica l'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio di tutte le attività di governo, sul paesaggio e promuove il monitoraggio e la valutazione progressivi
degli esiti delle azioni intraprese.
(Monitoraggio e valutazione. Proponiamo che venga introdotto un monitoraggio e una valutazione progressivi e continui, ritenendoli necessari ad una alla verifica efficace dell’incidenza sul paesaggio di tutte le azioni di governo.)
L'esistenza di detti detto presupposti presupposto è riconosciuta e dichiarata espressamente
dalla Giunta regionale in sede di adozione dei provvedimenti.
Art. 2
(Azioni e programma di interventi)
1.
Nell'ambito dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1, la tutela e la valorizzazione del paesaggio a tutti i livelli di governo si attuano attraverso:
a) b)
l'avvio di attività di comunicazione e di sensibilizzazione della società civile e degli operatori pubblici e privati al valore del paesaggio;
b) c)
la promozione di attività di formazione e di educazione nel settore della conoscenza e delle trasformazioni sul paesaggio;
c) d)
l'elaborazione di studi, analisi e ricerche per l'individuazione, la conoscenza e la valutazione dei paesaggi e per la predisposizione di specifici atti di indirizzo e di recepimento della normativa nazionale e comunitaria;
d) a)
la predisposizione di strumenti di pianificazione e di governo delle trasformazioni del paesaggio secondo le indicazioni contenute nella legislazione di settore;
e) f)
la promozione ed il finanziamento di specifici progetti per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della qualità paesaggistica e per la realizzazione di elementi paesaggistici della contemporaneità coerenti ed integrati, di cui agli articoli 3 e 4;
f) e)
l'incentivazione alla ricerca della qualità nel progetto di paesaggio attraverso il ricorso al concorso di idee o di progettazione.
g)
la promozione e il finanziamento di attività di monitoraggio e valutazione degli esiti delle azioni di conoscenza, tutela e valorizzazione intraprese.
(Le azioni sono state riordinate secondo le finalità, dalla conoscenza alla pianificazione, indicate nell’articolo 1, comma 2. Proponiamo quindi di collocare all’inizio le attività di sensibilizzazione formazione e ricerca, seguite da quelle di pianificazione, finanziamento ed incentivazione. Viene inoltre aggiunto il punto g, che richiama l’importanza del monitoraggio e della valutazione degli esiti formulato nell’articolo 1, comma 2, punto d).
Le azioni sopra elencate, e in particolare quelle riguardanti la conoscenza del paesaggio (punti a b c), si attuano altresì attraverso la collaborazione con gli Osservatori del paesaggio o con altri soggetti qualificati riconosciuti dalla Regione come, ad esempio, gli ecomusei e i centri di educazione ambientale.
(Le attività di sensibilizzazione, formazione e ricerca sono i campi di azione abituali degli Osservatori del paesaggio che, attraverso tali attività, possono contribuire alla realizzazione delle finalità del presente disegno di legge.)
2.
La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base delle risorse disponibili e sentite le province, approva un programma di interventi per il finanziamento delle azioni a sostegno del paesaggio elencate al comma 1, acquisito il parere della Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico, di cui all'articolo 6.
(Progetti per la qualità paesaggistica)
1.
La Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico di cui all'articolo 6, individua:
a)
i criteri e le modalità per la presentazione, da parte delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle comunità collinari, delle altre forme di associazionismo comunale e di altri soggetti pubblici, dei progetti elaborati da soggetti pubblici e/o privati previsti da specifici strumenti di pianificazione paesaggistica o territoriale a valenza paesaggistica o dalla strumentazione urbanistica come intervento di qualificazione paesistica;
(Soggetti titolati ad elaborare i progetti. Ci sembra opportuno dare la possibilità anche a soggetti diversi da quelli pubblici di elaborare i progetti che possono concorrere ai finanziamenti previsti dal presente disegno di legge.)
b)
i requisiti richiesti ai progetti in relazione ai principi dell’articolo 1.
(Requisiti qualitativi. In coerenza con le argomentazioni precedenti crediamo necessario inserire, a monte dei requisiti di carattere economico finanziario, la richiesta di presentare i requisiti qualitativi del progetto in relazione ai principi espressi nell’ articolo.1.)
c) b)
i parametri di carattere economico-finanziario sulla base dei quali vengono assegnati i finanziamenti per gli interventi di cui alla lettera a), tenuto conto che il contributo regionale può concorrere all'integrazione di risorse derivanti da programmi dell'Unione europea.
2.
Entro il 31 gennaio di ogni anno le province, i comuni, le comunità montane, le comunità collinari, le altre forme di associazionismo comunale e altri soggetti pubblici, presentano alla struttura regionale competente la richiesta di finanziamento ed i relativi progetti nel rispetto delle finalità della presente legge e dei criteri individuati dalla Giunta regionale, di cui al comma 1.
3.
La Giunta regionale inserisce nel programma
degli interventi, di cui all'articolo 2, comma 2, l'elenco dei progetti in possesso
dei requisiti richiesti e, per quelli ammessi a contributo, concede un finanziamento
fino ad un massimo del 60 per cento della spesa ammissibile prevista per la
realizzazione dei progetti delle opere
4.
La Giunta regionale assegna criteri di priorità agli interventi espressamente previsti nell'ambito di strumenti di pianificazione comunale adeguati ai contenuti degli strumenti di pianificazione paesaggistica.
Art. 4
(Contenuto dei progetti per la qualità paesaggistica)
1.
I progetti per i quali si richiede il contributo regionale devono contenere:
a)
L’espicitazione delle modalità di coinvolgimento degli attori locali e di costruzione del progetto;
(Modalità di coinvolgimento. Proponiamo che venga introdotta la richiesta ai candidati di dare prova delle modalità di coinvolgimento degli attori locali, attribuendo a tale coinvolgimento una funzione qualificante. Questo requisito potrebbe concorrere alla valutazione complessiva senza che la sua assenza costituisca una condizione di esclusione.)
b) a)
un'approfondita analisi paesaggistica dell'ambito, sufficientemente esteso, all'interno del quale ricade l'intervento;
c) b)
le caratteristiche qualitative dell'intervento e le sue incidenze
dirette ed indirette sugli aspetti naturali, culturali, sociali ed economici socio-economici;
(Caratteristiche qualitative. In riferimento a quanto proposto in nota all’articolo1, comma 1, e in armonia con l’articolo 5, comma d, della Convenzione Europea, proponiamo che, oltre “alle incidenze dirette ed indirette sugli aspetti socio-economici”, si introduca un richiamo alle incidenze sugli aspetti naturali e culturali.)
d) c)
la programmazione economica degli interventi che preveda anche una quota parte di finanziamento locale da parte dei soggetti proponenti;
e) d)
le verifiche di fattibilità con tutti i piani ed i programmi vigenti sull'area con particolare riferimento alla valutazione di compatibilità ambientale ove richiesta dalla normativa di settore e alla verifica di conformità urbanistica degli interventi in progetto.
Art. 5
(Incentivazioni Incentivazione alla qualità del progetto)
1.
La Regione riconosce il valore fondante delle attività di sensibilizzazione, formazione e ricerca sul paesaggio e le sue trasformazioni e a tal fine prevede specifiche risorse per il finanziamento delle spese necessarie.
(Incentivazione alla conoscenza. In correlazione con la proposta di inserire il termine “conoscenza” nell’articolo 1, comma 2, ed al suo richiamo nell’articolo 2, proponiamo qui di introdurre un riconoscimento economico alle attività di sensibilizzazione, formazione e ricerca sul paesaggio, anche se non direttamente finalizzate alla presentazione di progetti.)
2.
La Regione valuta le modalità di costruzione del progetto di paesaggio, premiando come valore aggiunto la partecipazione della popolazione, e a tal fine prevede specifiche risorse per il finanziamento delle spese necessarie.
Ogni progetto partecipato deve essere accompagnato da un soggetto qualificato locale, garante del processo e interlocutore delle istituzioni in fase istruttoria e di presentazione.
(Incentivazione alla partecipazione. Analogamente, riteniamo che la partecipazione degli abitanti alla costruzione dei progetti venga riconosciuta come modalità da incentivare. Proponiamo inoltre che il processo di partecipazione venga accompagnato e “certificato” da un soggetto qualificato locale (es. Osservatorio del paesaggio, ecomuseo, centro di educazione ambientale). Anche un questo caso, il coinvolgimento degli abitanti non è obbligatorio ma qualificante.)
3.
a) 1.
La Regione riconosce il concorso di idee o di progettazione, come utile strumento per il conseguimento delle migliori soluzioni progettuali mirate ad interventi sulla qualità paesaggistica e a tal fine prevede specifiche risorse per il finanziamento delle spese necessarie.
b) 2.
Possono fruire del finanziamento i soggetti pubblici e privati che, sebbene non tenuti per legge, ricorrano volontariamente al concorso di idee o di progettazione nella realizzazione degli interventi.
c) 3.
I comuni possono applicare le agevolazioni previste dall' articolo 52, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come aggiunto dall' articolo 49 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61.
d) 4.
La Giunta regionale con il medesimo provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, individua i criteri di attribuzione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per i concorsi di idee o di progettazione.
Art. 6
(Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico)
1.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico, di seguito denominata Commissione.
2.
La Commissione, che dura in carica cinque anni ed esercita la sua attività fino al suo rinnovo, è composta da:
a)
l'assessore con delega alla pianificazione paesaggistica o suo delegato con funzioni di presidente;
b)
il soprintendente per i beni architettonici e del paesaggio o suo delegato;
c)
un rappresentante designato dal Politecnico di Torino, facoltà di Architettura;
d)
tre esperti in materia, designati dalla Giunta regionale sulla base della presentazione di un curriculum attestante la qualificata, pluriennale e documentata esperienza scientifica e professionale;
e)
il responsabile della struttura regionale competente in materia.
3.
La Commissione si riunisce su convocazione
del presidente e le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza
dei componenti.
4.
La Commissione esprime parere:
a)
obbligatorio e non vincolante sul programma di interventi;
b)
obbligatorio e non vincolante sul provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1;
c)
obbligatorio e vincolante sul premio qualità paesaggistica.
5.
La partecipazione alla Commissione si intende a titolo gratuito.
Art. 7
(Premio qualità paesaggistica)
1.
La Regione Piemonte istituisce il premio qualità paesaggistica.
2.
Al premio qualità paesaggistica concorrono tutti i progetti ammessi a finanziamento ai sensi dell'articolo 3.
3.
La Regione Piemonte può assegnare il premio qualità paesaggistica ad uno o più progetti riconoscendo un'ulteriore quota di finanziamento del 20 per cento della spesa ammissibile.
4.
Tale riconoscimento è assegnato ai progetti caratterizzati dall'elevata qualità progettuale nel campo della valorizzazione, del recupero e della creazione dei paesaggi contemporanei e dalla capacità di rappresentare un caso esemplare di buona pratica applicabile in altri contesti regionali.
5.
La Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico adotta apposito regolamento per il conferimento del premio.
La Commissione per l’assegnazione del riconoscimento coinvolge le Amministrazioni e le popolazioni interessate dai progetti ammessi a finanziamento.
(NOTA. )
6.
Nei pressi dell'opera premiata è posta specifica indicazione del riconoscimento aggiudicato.
Art. 8
(Disposizioni finanziarie)
1.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stimato, per l'anno finanziario 2006, in euro 12.000.000,00, si fa fronte con le disponibilità finanziarie presenti nell'unità previsionale di base (UPB) 09012 (Bilanci e finanze).
2.
Per gli anni successivi si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).